Regolamento

Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.

IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l’articolo 159, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 87, legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al Ministero di grazia e giustizia il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Ritenuto che l’emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento unico approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960 al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;
Visto l’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo sulla base della legislazione vigente;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1997;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Capo I

DELL’ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Art. 1.
Sfera di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all’esecuzione di vendita all’incanto di beni mobili disposta dalla autoritĂ  giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. E’ fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile.

Art. 2.
Istituto di vendite giudiziarie

1. L’ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata “istituto di vendite giudiziarie”.
2. L’istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale e’ stata concessa l’autorizzazione . La sede degli uffici non può essere mutata senza preventiva autorizzazione. La sede degli uffici non può esser mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della corte di appello.
3. Su richiesta del presidente della corte di appello, l’Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario istituisce nell’ambito territoriale di sua competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie ove sussista comprovata necessitĂ  e convenienza.
4. A garanzia di ogni responsabilitĂ  nei confronti dell’erario o verso terzi l’istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal presidente della corte di appello.

Art. 3.
Limite territoriale delle attribuzioni

1. L’istituto opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale e’ stata concessa l’autorizzazione.
2. Il Ministero di grazia e giustizia, ove ne ravvisi la necessità, può autorizzare altri istituti nello stesso distretto o circondario.

Art. 4.
Personale dipendente

1. Per l’espletamento degli incarichi ad esso affidati, l’istituto si avvale di personale tecnicamente e moralmente qualificato.
2. All’istituto e’ preposto un direttore che, in caso di impedimento o di assenza, e’ sostituito da altro dipendente preventivamente designato.
3. L’assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, e’ subordinata al consenso del presidente della corte di appello, il quale può, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere l’esonero del dipendente dalle mansioni esercitate e la sostituzione di soggetti ritenuti indegni o inidonei.
4. L’istituto osserva la disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei personale addetto al servizio.

Art. 5.
Tessere di riconoscimento

1. Il direttore, la persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia, ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o sequestrati, sono muniti di tessere di riconoscimento, con l’indicazione delle mansioni svolte nell’istituto, rilasciata dal presidente della corte di appello.
2. La corte di appello darĂ  poi comunicazione del rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici giudiziari dipendenti, all’autoritĂ  di pubblica sicurezza ed al comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione giudiziaria nella quale l’Istituto opera.
3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al trasporto, potranno avvalersi, previa
autorizzazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario competente territorialmente, di un disco mobile di riconoscimento da apporre all’interno dell’automezzo stesso.

Art. 6.
Assunzione obbligatoria degli incarichi

1. L’istituto non può rifiutare l’assunzione degli incarichi previsti nell’articolo 1, anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata dell’Istituto stesso.
2. L’espletamento dell’incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte. L’istituto deve disporre di locali capaci ed idonei.
3. Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice che ha conferito l’incarico può esonerare l’istituto dall’incarico stesso. Il provvedimento di esonero dispone in ordine alle spese sostenute che, in caso di irregolaritĂ  ascrivibile all’istituto, restano a carico dello stesso.

Art. 7.
Divieto di acquisto

1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l’autorizzazione del Giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati .
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all’istituto ed ai loro parenti o affini
entro il secondo grado.

Art. 8.
ResponsabilitĂ 

1. Il gestore autorizzato e’ responsabile dell’operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell’espletamento delle loro mansioni.

Art. 9.
Assicurazione

1. Le cose detenute per la custodia o per la vendita sono assicurate contro i rischi dell’incendio e del furto presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale. Copia della polizza va trasmessa entro cinque giorni dalla stipulazione al presidente della corte di appello che può richiedere le necessarie integrazioni.

Art. 10.
Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dell’istituto spetta al Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del presidente della corte di appello e di magistrati dallo stesso delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che ha conferito l’incarico, nei limiti dell’incarico stesso.
2. L’istituto e’ tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati del Ministero di grazia e giustizia ed a quelli del presidente della corte di appello, le ispezioni dei locali e i piĂš ampi controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione.
3. Le istruzioni per l’attuazione del presente regolamento, che il presidente della corte di appello ritiene di impartire al fine di conseguire il migliore espletamento del servizi, sono concordate col Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.
Gestione

1. La gestione annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di febbraio dell’anno successivo l’istituto trasmette la relazione sull’attivitĂ  svolta al presidente della corte dia appello.
2. Il presidente della corte comunica, a sua volta, al Ministro di grazia e giustizia le proprie osservazioni sul finanziamento dell’istituto.

Capo II
DEI REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI

Art. 12.
Registri e bollettari obbligatori

1. L’istituto di vendite giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del ministro di grazia e giustizia:
1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie;
2) registro cronologico per le vendite fallimentari;
3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;
4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria;
5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita;
6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell’Istituto;
7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite;
8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall’istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.

2. I registri e il bollettino possono essere sostituiti con tabulati e stampati meccanografici, purchè conformi ai modelli approvati.

Art. 13.
Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

1. I registri e il bollettario a ricalco, nonchè i tabulati e gli stampati meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell’uso dal cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il bollettario.
2. L’iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologi degli ufficiali giudiziari.
3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolaritĂ .
4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi e’ trasmesso, per via gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi al Ministro di grazia e giustizia con le proprie osservazioni.
5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all’istituto interessato.

Art. 14.
Fascicoli

1. Per ogni incarico ricevuto l’istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale e’ iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonche’ la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall’istituto e delle eventuali spese di cui all’articolo 35, comma 1.

Art. 15.
Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli

1. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell’istituto.
2. Espletato l’incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta.
3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici, nonche’ i bollettari devono essere conservati nella sede dell’istituto per almeno cinque anni.

Capo III
DELLA PUBBLICITĂ 

Art. 16.
Bollettino ufficiale
1. L’istituto pubblica, ogni settimana, il “bollettino ufficiale delle aste giudiziarie” con gli avvisi delle vendite che saranno effettuate nei sette giorni successivi, specificando in apposite rubriche le vendite ordinarie, quelle fallimentari e quelle di altro genere.
2. Per ogni vendita giudiziaria il bollettino indica l’ufficiale procedente, se l’incarico e’ affidato al cancelliere o all’ufficiale giudiziari, specifica se si tratta di vendita con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti ed indica il prezzo, il luogo, il giorno e l’ora della vendita. Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al pubblico.
3. Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento al cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore ed il curatore.
4. L’istituto, se richiesto, deve inserire nel bollettino gli avvisi delle vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali dell’istituto.
5. Il bollettino e’ spedito gratuitamente alla locale camera di commercio, al comune per l’affissione nell’albo, al giudice dell’esecuzione, al presidente della corte di appello per gli istituti operanti nel distretto, al presidente del tribunale ed al pretore dirigente per quelli operanti nel circondario affinchè sia affisso all’albo della pretura circondariale.

Art. 17.
PubblicitĂ  sul bollettino ufficiale

1. L’istituto e’ tenuto a pubblicare sul bollettino:
1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di ereditĂ  giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria giurisdizione, nonche’ quelli relativi alle vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice;
2) gli avvisi delle vendite per le quali e’ autorizzata dal giudice l’aggiudicazione al maggior offerente.

Art. 18
Altre forme di pubblicitĂ  ed esposizione
al pubblico dei beni in vendita

1. L’istituto cura la diversa particolare pubblicitĂ  stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonche’ ogni altra forma di pubblicitĂ  idonea per la maggiore conoscenza della vendita.
2. L’esposizione al pubblico dei beni avrĂ  luogo dal giorno precedente ad un’ora prima di quella fissata per le vendite da eseguirsi presso i locali dell’istituto e per almeno tre ore quando al vendita deve eseguirsi in luogo diverso.
3. Il giudice dell’esecuzione, ove ricorrano gravi motivi, può stabilire una durata maggiore
dell’esposizione.

Capo IV
DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI

Art. 19.
Custodia

1. L’istituto può essere nominato all’atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso deve essere presente al conferimento dell’incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento indicata nell’articolo 5, che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell’istituto.
2. Il giudice, successivamente al pignoramento o sequestro, può nominare l’istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso, che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi dell’Istituto.
3. Le eventuali spese di trasporto, anticipate dal creditore, sono rimborsate, previa liquidazione del giudice, entro i limiti fissati dalla tabella allegata.
4. L’istituto percepisce per la custodia i compensi stabiliti dall’articolo 37 del presente regolamento dal giorno dell’asporto fino a quello dell’effettiva vendita, cosi’ come liquidati dal giudice.
5. L’istituto e’ autorizzato a trattenere le spese ed i compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a seconda dei casi.
6. L’istituto e’ tenuto a consentire ai creditori muniti dell’avviso del cancelliere di cui all’articolo 538 del codice di procedura civile l’ispezione dei preziosi pignorati tenuti in custodia.

Art. 20.
Custodia successiva all’estinzione del processo esecutivo
Eliminazione delle cose invendute

1. L’istituto, in seguito all’estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall’articolo 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l’incanto senza presso base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione cosi’ come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell’istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l’applicabilitĂ  degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e’ depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell’istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l’istituto percepisce i compensi di cui all’articolo 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell’assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.

Art. 21.
Amministrazione giudiziaria

1. Qualora il giudice dell’esecuzione, o quello delegato al fallimento, oppure il commissario liquidatore, affidino all’istituto l’amministrazione giudiziaria di immobili, il cancelliere o il curatore, oppure l’incaricato del commissario liquidatore procede, unitamente ad un rappresentante dell’istituto, ad eseguire l’inventario ed il bilancio di consistenza mediante verbalizzazione delle operazioni compiute.
2. L’istituto, avuto in consegna l’immobile unitamente al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve iscrivere ciascun incarico sull’apposito registro cronologico contabile, da tenere costantemente aggiornato, e formare il fascicolo contenente i documenti giustificativi.
3. L’istituto deve compiere tutti gli atti necessari all’incarico affidatogli entro i limiti dell’ordinaria amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dal giudice o dal commissario e dovrĂ  segnalare immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di terzi sull’immobile amministrato o qualsiasi turbativa.
4. Alla fine di ogni trimestre l’istituto deve presentare il conto di ogni singola amministrazione e depositare le relative rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice o dal commissario.
5. Al termine di ogni singola amministrazione l’istituto deve presentare il rendiconto finale all’approvazione dell’autoritĂ  che ha conferito l’incarico, la quale ne rilascerĂ  attestazione scritta.
6. L’istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore, fornisce al giudice l’assistenza necessaria per la vendita e può essere dallo stesso incaricato selle operazioni preliminari all’uopo indispensabili.

Art. 22.
Provvedimenti di autorizzazione alla vendita

1. Il giudice dell’esecuzione che incarica l’istituto di procedere alla vendita, stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a prezzo minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l’ora della vendita tenuto conto dell’orario diurno e serale praticato dall’istituto e dal numero degli incarichi che possono essere espletati nello stesso giorno, secondo il calendario a tal fine predisposto.
2. Ogni vendita, salvo che si tratti di cose deteriorabili, deve essere fissata per l’esecuzione non prima di venti giorni liberi dalla data del provvedimento che la dispone.
3. Il creditore e’ tenuto ad effettuare il versamento del compenso previsto dell’articolo 31 all’istituto nella misura stabilita nell’allegata tariffa, entro le quarantotto ore dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita o dalla notificazione del decreto. Il pretore può subordinare a tale versamento l’esecuzione della vendita, in tal caso, se il creditore non vi ottemperi nel termine fissato, il provvedimento che dispone la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, l’istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito l’istituto ne informa la cancelleria e il pretore revoca il provvedimento di vendita.
4. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all’eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell’istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall’istituto, per ottenere la rifissazione della vendita.
5. Il cancelliere provvede alla pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile e comunica d’ufficio all’istituto entro cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari all’espletamento dell’incarico stesso, nonche’ l’importo dei crediti per i quali si procede e allega copia, in carta libera, con certificazione di conformitĂ , del processo verbale di pignoramento.
6. L’istituto può in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria del fascicolo dell’esecuzione.

Art. 23.
Vendita senza incanto

1. Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
2. Il cancelliere comunica tempestivamente all’istituto il provvedimento del giudice e l’istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.

Art. 24.
AttivitĂ  preparatoria della vendita con incanto

1. L’istituto di vendite giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 22, provvede alla registrazione dell’incarico formando il relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il versamento forfettario, cura la pubblicitĂ  nei modi indicati dagli articoli 16, 17, 18. Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato, a norma dell’articolo 25, per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo, nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni previste dall’articolo 67 del codice di procedura civile e con la lettera semplice dĂ  il preavviso del giorno del trasporto al debitore custode, procede, quindi, in concorso con il custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone verbale, provvede al trasporto delle cose da vendere e ne fa l’esposizione al pubblico nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 18.
2. Qualora il giudice dell’esecuzione abbia disposto che la vendita segua in luogo diverso dai locali dell’Istituto, un incaricato di questo deve provvedere alla ricognizione, all’eventuale trasporto ed all’esposizione al pubblico nel tempo indicato nell’articolo 18.

Art. 25.
Ricognizione e trasporto

1. Quando il trasporto delle cose da vendere non sia avvenuto all’atto del pignoramento o successivamente per ordine del giudice dell’esecuzione, l’istituto incaricato provvede alla ricognizione delle cose da vendere e ne effettua il trasporto, sia nei propri locali, che in luogo diverso da quello in cui le cose si trovano, entro il terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore del giorno in cui sarĂ  effettuato il trasporto o la ricognizione.
2. L’istituto risponde come custode delle cose consegnate per il trasporto per tutto il tempo necessario per l’espletamento della procedura di vendita.
3. Nei casi di intrasportabilitĂ  e nei casi in cui e’ opportuno ai fini dell’esecuzione non procedere al trasporto delle cose pignorate, l’istituto ne informa il giudice per il provvedimenti relativi. Ove la pretesa intrasportabilitĂ  risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova vendita sono a carico dell’istituto.
4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario aprire porte, Ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto, l’incaricato dell’istituto, munito della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 5 del presente regolamento, provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorra, l’assistenza della forza pubblica.
5. Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia necessario ricorrere all’intervento di un fabbro o di altro personale non alle dipendenze dell’istituto, il giudice dell’esecuzione, su documentata istanza dell’istituto stesso, liquida le spese relative.
6. Se le cose rinvenute risultano deteriorate o difformi da quelle descritte nell’atto di pignoramento o sorga fondato dubbio dell’identitĂ  delle stesse, l’istituto si astiene dall’eseguire l’asporto degli oggetti pignorati ed informa immediatamente il giudice dell’esecuzione.
7. Quando le cose pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o disperse, l’istituto ne
informa il giudice dell’esecuzione ed il creditore procedente e le parti interessate.
8. Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito per colpa dell’istituto nel termine indicato al comma 1, i compensi previsti degli articoli 30 e seguenti sono ridotti alla metĂ . Tale disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o ravvisi il grave motivo.

Art. 26.
Sala delle aste

1. Alla porta esterna dell’istituto vendite giudiziarie e’ affisso, almeno ventiquattro ore prima dell’indicato, un elenco sommario a stampa delle cose da vendere, con l’indicazione del prezzo minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano particolari pregi, ne viene fatta espressa menzione nell’elenco.
2. Nell’interno della sala e’ disposto in luogo ben visibile un cartello riproducente a stampa il teso degli articoli 353 e 354 del codice penale, nonche’ degli articoli 7 e 27 del presente regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 540 del codice di procedura civile. Inoltre e’ esposta la tariffa ministeriale dei compensi spettante all’istituto.
3. La natura giudiziaria della vendita e’ portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed e’ dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli incanti.
4. Per le vendite in luogo si applicano, ove occorra, i commi 4 e 5 dell’articolo25.

Art. 27.
Modo dell’incanto

1. Alla vendita all’incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell’istituto, il quale redige il processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell’istituto, del prezzo pagato, dell’importo dell’imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarĂ  distaccata dal bollettario di cui all’articolo 12.
2. L’istituto deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall’acquirente per l’imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n. 5), e successive modificazioni.
3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta all’Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa allegata; salva la facoltĂ  per l’istituto stesso di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell’aggiudicatario.

Art. 28.
Modificazioni relative alla vendita

1. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare all’istituto il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

Art. 29.
Norme applicabili per le altre vendite

1. Per qualsiasi altra vendita disposta dall’autoritĂ  giudiziaria e affidata per l’esecuzione all’istituto, si osservano, in quanti applicabili, le disposizioni del presente capo.
2. Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel fallimento, estratto del provvedimento del giudice delegato o del pretore ed estratto in triplo dell’inventario sono trasmessi dal curatore all’istituto.
3. L’istituto restituisce firmato uno degli estratti dell’inventario e, quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno quarantotto ore prima della vendita medesima.
4. Il curatore assiste all’incanto. Se la vendita e’ senza incanto, trasmette all’istituto le offerte che gli siano pervenute direttamente.
5. Nel caso di PluralitĂ  di offerte, l’istituto invita gli offerenti ad una gara sull’offerta maggiore.
6. Le somme ricavate dalla vendita sono subito depositate a cura dell’istituto con le modalitĂ  previste dall’articolo 34 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Qualora il giudice dell’esecuzione ritenga di affidare l’incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l’intervento dell’istituto per l’espletamento di tutti gli atti preparatori all’incanto. Analoga prestazione potrĂ  essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell’articolo 264 del codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato.

Capo V
DEI COMPENSI

Art. 30.
Dei compensi

1. L’istituto per gli incarichi ricevuti percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.
2. L’ammontare dei compensi spettanti all’istituto secondo le norme del presente capo e’ determinato secondo l’allegata tariffa; questa non può essere aggiornata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
3. Tali compensi comprendono tutte le spese della pubblicitĂ  effettuata ai sensi degli articoli 16 e 17, le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai sensi dell’articolo 25, comma 1, esposizione al pubblico, vendita ed ogni altra prestazione accessoria ordinaria e straordinaria sia relativa alla gestione che all’espletamento dell’incarico, qualora questo concerna beni pignorati o sequestrati nell’ambito del territorio urbano del capoluogo in cui l’Istituto opera.
4. Il compenso stesso e’ per metĂ  a carico del debitore e per metà  e’ corrisposto all’acquirente. Nell’ipotesi di assegnazione e’ corrisposto per intero dall’assegnatario, in conformitĂ  delle tariffe indicate nall’allegato, che, vistato dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento.
5. Qualora di tratti di incarichi da giudici di altro circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del capoluogo in cui l’istituto opera, L’istituto stesso percepisce le maggiori spese do trasporto, liquidate dal giudice medesimo secondo l’allegata tariffa.
6. La spesa per la pubblicitĂ  di cui al comma 4 dell’articolo 16 e’ rimborsata, previa esibizione della ricevuta di versamento eseguito presso l’Istituto Poligrafico dello Stato; con le stesse modalitĂ  si provvede al rimborso per le vendite fallimentari, ed il pagamento e’ effettuato a pubblicazione avvenuta. La spesa di pubblicitĂ  di cui al citato comma 4, può essere prelevata da parte dell’istituto stesso dal ricavato della vendita effettuata dall’ufficiale procedente o dall’istituto incaricato.
7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese gravano sul creditore istante.
8. Il compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e quello spettante all’istituto per l’incarico di custodia non seguito dall’incarico di vendita sono liquidati dal giudice a norma dell’articolo 65 del codice civile, in conformitĂ  all’allegata tariffa, su istanza dell’istituto stesso.
9. La distinta dettagliata dei compensi e delle spese percepite a qualsiasi titolo dall’istituto e’, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice o dal cancelliere. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.
10. E’ fatto rigoroso divieto all’istituto di percepire da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 31.
Versamento forfettario

1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, e’ tenuto ad effettuare, anche nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’articolo 29, direttamente alla cassa dell’istituto nei termini e agli effetti stabiliti dall’articolo 24, un versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria, successiva all’incarico di vendita per la quale non sia specificatamente previsto il rimborso.
2. L’ammontare del versamento e’ deteriorato dall’allegata tariffa e varia a seconda del valore della procedura determinato dal prezzo fissato a norma dell’articolo 535 del codice di procedura civile.
3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente e’ tenuto ad effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista nell’apposita voce della tabella allegata al presente decreto.

Art. 32.
Compensi in caso di vendita e di assegnazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell’ipotesi di cui al capoverso dell’articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell’esecuzione dispone che all’istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata.
2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell’articolo 30 del presente regolamento e quando per la atipicitĂ  dell’espletamento dell’incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell’istituto, tali ulteriori somme liquidate dal giudice dell’esecuzione su documentata istanza dell’istituto.
3. L’istituto può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall’acquirente la parte da questi dovuta.

Art. 33.
Compensi in caso di estinzione del processo

1. Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall’istituto, a quest’ultimo e’ dovuto secondo statuizione del giudice dell’esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa.

Art. 34.
Compensi in casi di vendita non eseguita

1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il giudice dell’esecuzione disponga di differimento della vendita con contestuale fissazione della nuova data, all’istituto spetta un ulteriore compenso determinato secondo la tariffa allegata.
2. Il provvedimento di differimento della vendita e’ subordinato al versamento del relativo compenso all’istituto da parte del debitore esecutato.
3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa dell’istituto, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sull’istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso e’ dovuto.

Art. 35.
Compensi e spese di trasporto

1. All’istituto non spetta un compenso per il trasporto dei beni pignorati essendo lo stesso compreso in quello per la vendita e l’assegnazione, salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice dell’esecuzione decide l’ammontare del rimborso; tuttavia, qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione del processo esecutivo o dl differimento della vendita venga fatta tardivamente all’istituto che abbia inviato i mezzi sul luogo di custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui non sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da vendere, l’istituto ha diritto a ricevere un compenso pari a quello indicato nell’allegata tariffa.
2. Qualora l’istituto riceva incarichi a norma dall’articolo 30, comma 5, e nel caso di diverse e maggiori somme spettanti all’istituto in conseguenza della peculiaritĂ  dell’incarico espletato, allo stesso competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice dell’esecuzione, in conformitĂ  dell’allegata tariffa e su istanza dell’istituto stesso.

Art. 36.
Compensi per le vendite relative a corpi di reato
E al recupero di crediti iscritti a campione

1. Per le vendite nell’interesse dell’erario relative a crediti iscritti a campione e per le vendite di corpi di reato, l’istituto percepisce il compenso determinato dall’allegata tariffa escluso, pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal presente capo.
2. In caso di pagamento del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione prima della vendita, l’istituto, se ha giĂ  proceduto al trasporto dei beni, percepisce dal debitore il compenso previsto dall’articolo 35 osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 20.
3. Nel caso in cui l’istituto non abbia proceduto al trasporto, lo stesso percepisce dal debitore un compenso in misura pari al cinquanta per cento di quello previsto dall’articolo 33, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell’articolo 20.

Art. 37.
Compensi in caso di custodia

1. L’istituto quando risponde come custode delle cose avute in consegna ha diritto, fino al tempo necessario per l’espletamento della procedura di vendita e comunque per tutto il periodo della custodia, ad un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli indicati negli articoli precedenti.
2. La misura del compenso e’ determinata secondo quanto stabilito dalla allegatatariffa differenziandosi i casi di custodia dei beni nel luogo del pignoramento o del sequestro, da quelli di custodia nella sede o nei locali dell’istituto.
3. L’istituto per ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia dei beni esercitata fuori da propri locali, dovrĂ  dimostrare al giudice di aver effettivamente espletato l’incarico, producendo i verbali dei periodici accessi.
4. Nessun compenso e’ dovuto all’istituto per la custodia quando questa abbia luogo per incarichi di vendita relativi a preziosi.

Art. 38.
Altri compensi

1. Per le vendite fallimentari l’ammontare del compenso e delle spese in favore dell’istituto e’ determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed e’ prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell’attivo fallimentare.
2. Il compenso spettante all’istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarĂ  stabilito dalla autoritĂ  che ha conferito l’incarico in relazione alla durata e all’importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.
3. La stessa autoritĂ , in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, può concedere all’istituto anticipazioni sul compenso che sarĂ  liquidato al termine dell’incarico.
4. Per la vendita o l’assegnazione di titoli, l’istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.
5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all’autoritĂ  giudiziaria liquidare all’istituto i compensi per l’attivitĂ  svolta.

Art. 39.
Spese del processo di esecuzione

1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall’articolo 95 del codice di procedura civile sull’onere selle spese del processo di esecuzione.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40
Cessazione della concessione

1. La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e cosi’ successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l’Istituto autorizzato non manifesti volontĂ  contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministro di grazia e giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – Ufficio V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione.
2. Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 41.
3. La cessazione della concessione deve essere pubblicata nel “Bollettino Ufficiale ” del ministero di grazia e giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate al Ministero di grazia e giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – ufficio V, o alla corte d’appello competente per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le domande inviate per posta fa fede la data di spedizione.

Art. 41.
Revoca della concessione

1. Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolaritĂ  o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, o quando per l’esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la inopportunitĂ  dell’ulteriore mantenimento in funzione di detto istituto, può revocare la concessione.
2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l’istituto cessada ogni attivitĂ  e per ciascun incarico e’ tenuto a dare rendiconto all’autoritĂ  che ha conferito l’incarico, la quale adotterĂ  gli opportuni provvedimenti in ordine alla procedura in corso.
3. La concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacitĂ  giuridica del titolare.

Art. 42.
Disposizioni transitorie

1. Per gli incarichi in via di espletamento all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.
2. Nel caso in cui il processo esecutivo giĂ  sospeso sia riassunto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.

Art. 43.
Data di entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e si applica agli incarichi conferiti all’istituto del momento dell’entrata in vigore.
2. Gli istituti che non intendono accettare la nuova regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo lettera raccomandata al Ministro di grazia e giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – Ufficio V, entro il termine suddetto e ciò comporterĂ  la revoca automatica della concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: FLICK

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registrato n. 1 Giustizia, foglio n. 77

ALLEGATO

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI
AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE

Versamento forfettario (art. 31):

per procedure fino a 5 milioni: L. 100.000;
per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni: L. 120.000;
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: L. 160.000;
per procedure oltre 50 milioni: L. 200.000.

Rinvio o sospensione (art. 34) – Riassunzione (art. 31, ultimo comma):

per procedure fino a 50 milioni: L. 40.000;
per procedure oltre 50 milioni: l. 80.000.
Accesso a vuoto dell’automezzo con mancato asporto (art. 35, primo comma):

per tutte le procedure: L. 50.000.

Trasporto effettivo di beni (art. 30, quinto comma):

L. 1.000 al km per ciascun chilometro percorso al di fuori dell’aggregato urbano del capoluogo.

Percentuali spettanti agli I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):

per tutte le vendite sia in loco che presso l’istituto: 18%;
per la vendita di autoveicoli: 12%;
assegnazione di beni asportati presso l’I.G.V.: 10% sul valore del bene;
assegnazione di beni non asportati:5%.

Vendita di campioni penali e corpi di reato (art. 36):

per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso l’I.G.V.:10% del ricavato.

Caso di estinzione (art. 33):

per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:
a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell’I.G.V.:8% sul valore pignorato.
b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del pignorato.

Custodia (art. 37) – esercitata nei locali dell’istituto:

1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:
a. con portata fino a 25 q.li:L. 5.500 giornaliere;
b. con portata fino a 35 q.li:L. 6.500 giornaliere;
c. con portata oltre i 35 q.li:L. 12.000 giornaliere;
per rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000 giornaliere;
2) per autoveicoli:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 42.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 55.000 per i primi trenta giorni + 2.500 al giorno per i successivi;
3) per altri beni:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 60.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 96.000 per i primi trenta giorni + 2.400
al giorno per i successivi;

Esercitata fuori dei locali dell’Istituto:

1) per autoveicoli: (compresi gli autocarri):
il 10% dei compensi previsti per la custodia esercitata nei locali degli Istituti di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati;
2) per altri beni:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 30.000 per i primi trenta giorni + 500 al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 50.000 per i primi trenta giorni + 1.000 al giorno per i successivi.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
_________________

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note per qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il testo dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, citato in premessa, come modificato dall’art. 87 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e’ il seguente:
“Art. 159 (Istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni). – Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all’incanto di beni mobili a norma dell’art. 534 del codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del ministro di grazia e giustizia

Agli istituti autorizzati alla vendita all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere in oltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta
dall’autorità  giudiziaria.

– Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalitĂ  e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche’ la misura dei compensi dovuti agli Istituti.

– Il decreto ministeriale 20 giugno 1960, modificato con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, reca: “Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie”.

– Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attivitĂ  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autoritĂ  sottordinate al Ministro, quando al legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piĂš Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitĂ  di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, sino adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all’art. 1:

Il testo dell’art. 532 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). – Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche’ procede alla vendita.

– Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quanto occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e Può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato”.

– Il testo dell’art. 533 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 533 (Obblighi del commissionario). -Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, Nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, Il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchÈ siano venduti all’incanto. Il compenso al commissionario e’ stabilito dal pretore con decreto”.

Nota all’art. 19:

Il testo dell’art. 538 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 538 (Nuovo incanto). – Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il cancelliere ne dĂ  notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione per il presso fissato a norma dell’art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale e’ ammessa qualsiasi offerta”.

Nota all’art. 20:

Il testo dell’art. 504 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 504 (Cessazione della vendita forzata). – Se la vendita e’ fatta in piĂš volte o in piĂš lotti, deve cessare quando il prezzo giĂ  ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’art. 495, primo comma”.

Il testo dell’art. 2756 del codice civile, e’ il seguente:

“Art. 2756 (Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento). – I Crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchÈ questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchÈ non e’ soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo la norme stabilite per la vendita del pegno”.

– Il testo dei commi terzo e quarto dell’art. 2761 (Crediti del vettore, del mandatario del depositario e del sequestratario9 del codice civile, e’ il seguente:

“I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756”.

Nota all’art. 22.

Il testo dell’art. 490 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 490 (PubblicitĂ  degli avvisi). – Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d’espropriazione immobiliare il medesimo avviso e’ inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice può anche disporre che l’avviso sia inserito una o piĂš volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicitĂ  commerciale”.

Nota dell’art. 23:

– Il testo degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, trovasi riportato in note all’art. 1.

– Il testo dell’art. 167 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 167 (Processo verbale di consegna al commissionario). – Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. Su esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.

Nota all’art. 24:

– Il testo dell’art. 67 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 67 (ResponsabilitĂ  del custode). – Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila.

Egli e’ tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercitata la custodia da buon padre di famiglia”.

Nota all’art. 26:

Il testo degli articoli 353 e 354 del codice penale, e’ il seguente:

“Art. 353 (Turbata libertĂ  degli incanti). – Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (c. pr. civ. art. 576; c.p.p. art. 625) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e’ punito con la reclusione fino a due anni e con al multa da lire quaranta mila a quattrocentomila.

Se il colpevole e’ persona preposta dalla legge o dall’autoritĂ  agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e’ da uno a cinque anni e la multa da lire duecentomila q ottocentomila.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metĂ ”.

“Art. 354 (Astensione dagli incanti). – Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilitĂ  a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, e’ punito, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino al lire duecento mila”.

– Il testo degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, e’ stato riportato in note all’art. 1.

– Il testo dell’art. 354 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 534 (Vendita all’incanto). – Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicitĂ  prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicitĂ  straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo”.

– Il testo dell’art. 535 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 535 (Prezzo base dell’incanto). – Se il valore delle cose risulta sa listino di borsa o di mercato, il prezzo base e’ determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre un stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto e autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita la migliore offerente senza determinare il prezzo minimo”.

– Il testo dell’art. 536 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 536 (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere). – Chi e’ incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento”.

– Il testo dell’art. 537 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 537 (Modo dell’incanto). – Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’art. 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, non e’ fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, e’ continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dall’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria”.

– Il testo dell’art. 538 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 538 (Nuovo incanto). – Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il cancelliere ne dĂ  notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei crediti chiede l’assegnazione per il prezzo fissato a norma dell’art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale e’ ammessa qualsiasi offerta”.

– Il testo dell’art. 540 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 540 (Pagamento del prezzo e rivendita). – La vendita dell’incanto si fa per contanti.
Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilitĂ  dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari”.

Nota all’art. 27:

– Il testo degli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, e’ riportato in note all’art. 26.

– Il testo delle disposizioni di attuazione relative alla vendita all’incanto e’ il seguente:

“Art. 159 (Istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni). – Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all’incanto dei beni mobili a norma dell’art. 534 del codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Agli istituti autorizzati alla vendita all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere in oltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autoritĂ  giudiziaria”.
“Art. 160 (Forme degli avvisi). – Gli avvisi che la legge prescrive sino fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore o dal cancelliere a cura del quale sono notificati”.

“Art. 161 (Giuramento dell’esperto e dello stimatore). – L’esperto nominato dal giudice a norma dell’art. 568, ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L’ufficiale giudiziario che per stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima”.

“Art. 162 (Deposito del prezzo di assegnazione). – La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari”.

“Art. 163 (Ordine di cessazione della vendita forzata). – La cessazione della vendita forzata prevista dall’art. 504 del codice e’ disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione”.

“Art. 164 (Atti di trasferimento del bene espropriato). – Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie il luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente”.

– Il testo della legge 6 aprile 198, n. 57 (diritto di cui alla tabella A, n. 5) e successive modificazioni, e’ riportato in nota all’art. 31.

Note dell’art. 29:

– Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: “Disciplina del fallimento del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. Il testo dell’art. 34 e’ il seguente:

“Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). – Le somme riscosse a qualunque titolo del curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l’ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalitĂ  da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore”.

– Il testo dell’art. 264 del codice di procedura penale, e’ il seguente:

“Art. 264 (Provvedimenti in caso di mancata restituzione). – 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e’ divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non e’ stata proposta o e’ stata respinta, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell’ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualitĂ , nelle pubbliche borse o all’asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichitĂ  o di arte, ne e’ ordinata la consegna al Ministro di grazia e giustizia.

2. L’autoritĂ  giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita e’ versata in deposito giudiziale nell’ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l’ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell’art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto”.

Nota all’art. 30:

– Il testo dell’art. 65 del codice di procedura civile, e’ il seguente:

“Art. 65 (Custode). – La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati ad un custode quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode e’ stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato”.

 

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